Traffico illecito di organi: il nuovo reato è legge

Traffico illecito di organi: il nuovo reato è legge

Nella seduta del 23 novembre la Commissione Giustizia, in sede legislativa, ha approvato definitivamente la proposta di legge che reca modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

La nuova legge approvata all’unanimità introduce nel codice penale (art. 601-bis) il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a chiunque illecitamente commercia, vende, acquista in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente.

Prevista l’interdizione dall’esercizio della professione se ad essere coinvolto è un professionista che opera in ambito sanitario. Previste pene e sanzioni anche per chi organizza viaggi finalizzati al traffico di organi e per chi pubblicizza con qualsiasi mezzo di diffusione quest’attività illecita. Il reato di associazione a delinquere è aggravato se l’associazione è finalizzata a commettere i delitti di traffico di organi. Infine viene abrogato l’art. 7 legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con multa chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

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