Aree protette: in dirittura d’arrivo la nuova legge di sistema

Aree protette: in dirittura d’arrivo la nuova legge di sistema

È in dirittura d’arrivo, in terza lettura al Senato, il “ddl parchi” così denominato perché reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. Mercoledì 12 luglio la Commissione 7a ha espresso il suo parere favorevole. Siamo particolarmente soddisfatti riguardo al contenuto degli articoli 4 e 9.

Il primo prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale tra cui il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale, le attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell’area protetta, le attività sportive compatibili e, infine, il sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale.

Il secondo sancisce che per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato si deve tener conto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Questo è l’essenziale per quanto riguarda i contenuti strettamente legati alla cultura e all’istruzione.

Per avere, invece, un quadro generale del provvedimento suggerisco la lettura della scheda di sintesi qui di seguito. Attiro la vostra attenzione su due punti chiave del disegno di legge: da un lato, l’istituzione di un vero e proprio Sistema nazionale delle aree naturali protette composto non solo dai parchi nazionali ma anche da quelli regionali nonché dalle aree marine e dalle altre aree e riserve protette, di modo da avere finalmente un coordinamento di insieme tra tutte queste realtà; dall’altro, la definizione e attuazione Piano nazionale triennale di sistema, uno strumento di programmazione nazionale finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020.

“AREE PROTETTE, COSA PREVEDE LA NUOVA LEGGE

I parchi nazionali comprendenti le aree marine protette sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare cui si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Si stabilisce che dal 1 gennaio 2018, le riserve statali che già ricadono o che vengano a ricadere all’interno di un parco nazionale o di un parco regionale, saranno affidate ai relativi enti gestori. 

All’Ispra viene assegnato il compito di supporto tecnico-scientifico, di monitoraggio, di controllo, di ricerca in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell’ambiente marino e costiero. 

Tra i punti qualificanti inseriti nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera c’è l’istituzione di un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali, dalle aree marine e dalle aree naturali protette, e di un Piano nazionale triennale di sistema uno strumento di programmazione nazionale finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020 e da cofinanziamenti regionali da destinare, almeno al 50%, ai parchi regionali e alle aree marine protette.

Inoltre è stato chiarito che “nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi”. La normativa attuale vieta l’estrazione di minerali, dunque con questo emendamento è stata chiarita definitivamente la disciplina relativa all’estrazione degli idrocarburi nelle aree protette, estendendola anche alle “aree contigue”, fatti salvi i permessi estrattivi già concessi.

PRESIDENTI DEI PARCHI: Tempi certi per l’elezione del Presidente del parco, che sarà scelto nell’ambito di una terna proposta dal ministro dell’Ambiente. La terna viene presentata ai presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Se dopo 15 giorni non viene raggiunta una intesa, sentite le commissioni parlamentari competenti, il ministro dell’Ambiente provvede comunque alla nomina del presidente. La carica di presidente di parco nazionale diventa incompatibile con qualsiasi incarico elettivo nonché con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

Consiglio direttivo: nel corso dell’esame alla Camera è stata ripristinata la norma per cui il Consiglio direttivo dell’Ente parco è formato da otto componenti (il Senato aveva introdotto una composizione variabile), scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco. La novità introdotta alla Camera è che entrano nel consiglio direttivo degli enti parco nazionali un rappresentante delle associazioni scientifiche e uno degli agricoltori o dei pescatori, per orientare le attività economiche locali verso la sostenibilità. Per la prima volta negli organi direttivi deve essere “tenuta in considerazione la rappresentanza di genere“, visto che nei 23 parchi nazionali oggi solo un presidente e due direttori sono donne e su ben 230 membri dei consigli direttivi solo 14 sono donne, appena il 6%.

Viene modificata la disciplina relativa all’istituzione di aree marine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell’art. 18 della L. 394/91. Tra le novità più rilevanti l’introduzione di una procedura più articolata per l’istituzione delle Aree marine. Con riferimento alla nuova procedura, nel corso dell’esame in sede referente sono state precisate le modalità e i soggetti competenti all’effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell’area, allo scopo di fornire le informazioni per la valutazione dell’effettiva necessità di istituzione dell’AMP, precisando che l’ISPRA cura l’istruttoria tecnico scientifica anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

È stato previsto che, a decorrere dal 2017, gli enti di gestione delle aree protette possano beneficiare del 5 per mille e che possano essere destinatari dei beni confiscati alle mafie. Nel corso dell’esame alla Camera è stata inserita una norma che permette loro l’affidamento in concessione dei beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta. Essi possono inoltre far pagare un biglietto d’ingresso per i servizi offerti, vendere la fauna selvatica catturata o abbattuta nella legalità, stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione e concedere a pagamento il proprio marchio, ad esempio per i prodotti tipici locali che soddisfino i requisiti qualità e di sostenibilità ambientale.

Il Senato ha inasprito le sanzioni in tema di violazioni e di regole all’interno dei parchi, alla Camera un emendamento ha escluso le sanzioni previste dalla legge quadro sulle aree protette dall’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 

ISTITUZIONE DI NUOVI PARCHI Vengono istituiti i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po, vengono ridenominate le aree marine di reperimento di Capo d’Otranto e di Capo Spartivento. Viene previsto che l’istituzione di parchi e riserve marine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree protette marine e si precisa che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari. Viene inoltre modificata la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettivamente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa). Infine un articolo inserito nel corso dell’esame in sede referente affida al Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, all’individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d’Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea.

Altra novità: l’eliminazione delle esercitazioni militari dalle attività che dovranno essere disciplinate dal regolamento del parco, che dovrà disciplinare invece il sorvolo non autorizzato di velivoli e droni (che dunque non sarà più espressamente vietato, come prevede la legge attuale). Viene anche previsto il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l’istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari. Il divieto, nelle aree dei parchi, di esercitare la pratica dell’eliski e di praticare lo sci fuori pista. Un articolo introdotto nel corso dell’esame in Commissione prevede un rinvio ad un regolamento del MIPAAF per l’applicazione del divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal cd. collegato ambientale. (9 COLONNE)”

Per approfondire ulteriormente:

Testo DDL 119-1004-1034-1931-2012-B (pastedGraphic.png PDF)

Scheda di lettura – n. 517 (PDF) Dossier del Servizio Studi sull’A.S. n. 119-1004-1034-1931-2012-B “Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”

Parere 7a Commissione